l whistleblowing, anche alla luce della giurisprudenza. La direttiva UE n. 1937/2019
→ Venerdì 6 marzo, 9.30 -13.30, webinar
Il whistleblowing, anche alla luce della giurisprudenza. La direttiva UE n. 1937/2019
Riccardo Patumi, Consigliere della Corte dei conti Sezione giurisdizionale dell’Emilia-Romagna, autore del volume “Il codice di comportamento”, giunto alla seconda edizione
Costi e iscrizioni a questo link (FORM ONLINE) o nella scheda in fond alla pagina
Info: formazione@upi.emilia-romagna.it
LA RADICALE RIVISITAZIONE DEL WHISTLEBLOWING OPERATA DAL D.LGS. N. 24/2023 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA UE 1937/2019
IL WHISTLEBLOWING
LE LINEE GUIDA ANAC (delibera n. 469/2021):
- le precedenti linee guida e quelle del 2021
- ambito oggettivo: le segnalazioni.
- tutela dell’identità del segnalante
- tutela dalle misure ritorsive
- ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- presentazione della segnalazione e della comunicazione
- la gestione delle segnalazioni
- perdita delle tutele da parte del whistleblower
Il D.LGS. N. 24/2023 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 1937/2019:
- ambito di applicazione oggettivo: il nuovo riferimento all’interesse pubblico e la differenza con la disciplina di cui all’art. 54-bis del tupi
- le segnalazioni che attengono esclusivamente al rapporto individuale di lavoro
- le violazioni possibili oggetto di segnalazione
- il facilitatore
- definizione di ritorsione
- ampliamento dell’ambito di applicazione soggettiva delle misure di protezione
- i canali di segnalazione interna: gestione del canale, le segnalazioni in forma orale
- la segnalazione all’Anac: condizioni
- l’obbligo di riservatezza ora esteso ai soggetti comunque coinvolti
- le divulgazioni pubbliche
- condizioni per la protezione: i fondati motivi
- il divieto di ritorsione
- la tutela affidata all’Autorità giudiziaria
- la limitazione della responsabilità per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni
- le novità in materia di sanzioni con particolare riferimento alla sanzione a carico del segnalante successivamente condannato.
IL WHISTLEBLOWING NEI CODICI DI COMPORTAMENTO:
- l’art. 8 del codice generale
- disciplina dell’istituto nel codice di amministrazione
WHISTLEBLOWING E MOBBING:
- il mobbing
- tutela del dipendente pubblico rispetto al mobbing
- giurisprudenza
IL WHISTLEBLOWING NELLA GIURISPRUDENZA CIVILE, AMMINISTRATIVA, PENALE E CONTABILE
- valore delle linee guida;
- conseguenze disciplinari per il dipendente responsabile di una denuncia r infondata;
- segnalazione per scopi essenzialmente personali;
- il whistleblower ha diritto di accesso alla deliberazione con la quale l’Anac archivia le sue segnalazioni?
- l’accesso illecito al sistema informatico da parte del whistleblower;
- Il whistleblower nella giurisprudenza della Corte dei conti.
NOTA:
In caso del mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, UPI Emilia-Romagna si riserva di spostare la data del corso, informando i nominativi già iscritti tramite i recapiti da loro stessi indicati sulla presente scheda.
L’eventuale rinuncia al corso dovrà essere segnalata via mail o fax almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio dello stesso. Per ragioni organizzative, non si accettano disdette pervenute oltre i termini indicati. In questo caso, verrà emessa ugualmente fattura, nonostante la mancata partecipazione.

Ultimo aggiornamento
4 Febbraio 2026, 11:41
UPI Emilia-Romagna 