l whistleblowing, anche alla luce della giurisprudenza. La direttiva UE n. 1937/2019

l whistleblowing, anche alla luce della giurisprudenza. La direttiva UE n. 1937/2019

→ Venerdì 6 marzo, 9.30 -13.30, webinar

Il whistleblowing, anche alla luce della giurisprudenza. La direttiva UE n. 1937/2019

Riccardo Patumi, Consigliere della Corte dei conti Sezione giurisdizionale dell’Emilia-Romagna, autore del volume “Il codice di comportamento”, giunto alla seconda edizione

Costi e iscrizioni a questo link (FORM ONLINE) o nella scheda in fond alla pagina

Info: formazione@upi.emilia-romagna.it

LA RADICALE RIVISITAZIONE DEL WHISTLEBLOWING OPERATA DAL D.LGS. N. 24/2023 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA UE 1937/2019

IL WHISTLEBLOWING

LE LINEE GUIDA ANAC (delibera n. 469/2021):

  • le precedenti linee guida e quelle del 2021
  • ambito oggettivo: le segnalazioni.
  • tutela dell’identità del segnalante
  • tutela dalle misure ritorsive
  • ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
  • presentazione della segnalazione e della comunicazione
  • la gestione delle segnalazioni
  • perdita delle tutele da parte del whistleblower

Il D.LGS. N. 24/2023 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 1937/2019:

  • ambito di applicazione oggettivo: il nuovo riferimento all’interesse pubblico e la differenza con la disciplina di cui all’art. 54-bis del tupi
  • le segnalazioni che attengono esclusivamente al rapporto individuale di lavoro
  • le violazioni possibili oggetto di segnalazione
  • il facilitatore
  • definizione di ritorsione
  • ampliamento dell’ambito di applicazione soggettiva delle misure di protezione
  • i canali di segnalazione interna: gestione del canale, le segnalazioni in forma orale
  • la segnalazione all’Anac: condizioni
  • l’obbligo di riservatezza ora esteso ai soggetti comunque coinvolti
  • le divulgazioni pubbliche
  • condizioni per la protezione: i fondati motivi
  • il divieto di ritorsione
  • la tutela affidata all’Autorità giudiziaria
  • la limitazione della responsabilità per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni
  • le novità in materia di sanzioni con particolare riferimento alla sanzione a carico del segnalante successivamente condannato.

IL WHISTLEBLOWING NEI CODICI DI COMPORTAMENTO:

  • l’art. 8 del codice generale
  • disciplina dell’istituto nel codice di amministrazione

WHISTLEBLOWING E MOBBING:

  • il mobbing
  • tutela del dipendente pubblico rispetto al mobbing
  • giurisprudenza

IL WHISTLEBLOWING NELLA GIURISPRUDENZA CIVILE, AMMINISTRATIVA, PENALE E CONTABILE

  • valore delle linee guida;
  • conseguenze disciplinari per il dipendente responsabile di una denuncia r infondata;
  • segnalazione per scopi essenzialmente personali;
  • il whistleblower ha diritto di accesso alla deliberazione con la quale l’Anac archivia le sue segnalazioni?
  • l’accesso illecito al sistema informatico da parte del whistleblower;
  • Il whistleblower nella giurisprudenza della Corte dei conti.

NOTA:
In caso del mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, UPI Emilia-Romagna si riserva di spostare la data del corso, informando i nominativi già iscritti tramite i recapiti da loro stessi indicati sulla presente scheda.

L’eventuale rinuncia al corso dovrà essere segnalata via mail o fax almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio dello stesso. Per ragioni organizzative, non si accettano disdette pervenute oltre i termini indicati. In questo caso, verrà emessa ugualmente fattura, nonostante la mancata partecipazione.

Ultimo aggiornamento

4 Febbraio 2026, 11:41

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