La Sezione Emilia-Romagna della Corte dei conti sull’incidenza della mobilità volontaria nel computo delle assunzioni ammesse dal nuovo
DM-assunzioni dei Comuni: un problema da districare
La Sezione (delibera n. 32/2020/PAR https://aliautonomie.it/wp-content/uploads/2020/05/2_Assunzioni-Parere-CdC-Emilia-Romagna-32-2020.pdf) afferma, in sostanza, l’implicita disapplicazione – per i soli Comuni e in forza dell’entrata in vigore del “D.M. assunzioni”, delle norme (art. 1, c.47, L. 311/2004 e art. 14, c.7, D.L. n. 95/2011) che dettano il principio di neutralità finanziaria dei processi di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001. Ergo: nel nuovo regime dei “valori soglia” (non più di limite storico di spesa del personale e di turn over), il Comune (di qualsiasi dimensione) che ceda personale per mobilità non ha più il divieto di computare la relativa economia tra le risorse nuovamente spendibili per successive assunzioni, sia per concorso che (ora) anche per mobilità in entrata, il che appare del tutto coerente col nuovo sistema che pone al centro la capacità di spesa (dinamica) sulle entrate correnti. Il parere, peraltro, non (può) risolve(re) la questione che ne discende: l’ente diverso da un Comune (ad es.: una Provincia), che acquisisca dallo stesso personale per mobilità, potrà continuare a considerarlo non incidente sulle sue facoltà assunzionali, oppure, posto che oggi i comuni non abbiano più limitazioni specifiche, dovranno farlo incidere sulle loro possibilità di turn over ai sensi dell’art. 1, c.7, cit, così perdendo i margini assunzionali aggiuntivi per mobilità? A noi pare – pur in presenza della vecchia norma – che gli enti diversi dai Comuni non possano subire tale “beffa”, poiché ciò varrebbe a far “pagare” ad altre amministrazioni l’ampliamento delle facoltà assunzionali dei Comuni, vanificando anche gli obiettivi politici di rinnovamento quali-quantitativo degli organici. Urge quindi un completo riordino normativo per tutta la PA.
Di Giuseppe Canossi
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Focus - Assunzioni e Mobilità.pdf