Pubblichiamo la Nota dell’Ufficio Studi UPI di analisi della Legge di Bilancio 2019 – 2021 (che potete scaricare da questo link NOTA DI LETTURA LEGGE DI BILANCIO 2019 – 21) , rispetto alle misure di particolare interesse delle Province.
Tra gli interventi considerati, di particolare interesse sono:
1. Il comma 889 che attribuisce alle Province delle Regioni a Statuto Ordinario un contributo di 250 milioni euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento dei piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. La norma stabilisce anche il criterio di riparto, che avverrà con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con i Ministri dell’economia e delle infrastrutture, previa intesa in Conferenza Unificata.
2. Il comma 891 che istituisce presso il Ministero dei Trasporti un fondo di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po.
3. Il comma 166 che assegna alle Province 120 unità delle 300 unità di personale tecnico specializzato che saranno assunte per la Struttura per la progettazione dei beni ed edifici pubblici (istituita al comma 162), per lo svolgimento delle attività per le Stazioni Uniche Appaltanti delle Province.
4. Il comma 561 che porta da 75 milioni a 100 milioni il fondo per gli alunni con disabilità per il triennio 2019 – 2021
5. Il comma 270 che disciplina per legge l’utilizzo del personale dei Centri per l’Impiego da parte di Province o Città metropolitane qualora la Regione, con legge regionale, abbia già delegato o deleghi successivamente tale funzione.
6. Il comma 896 che fissa in maniera permanente le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio delle Province.
7. Il comma 819 che interviene sulla disciplina del saldo di bilancio pubblico rispetto all’utilizzo degli avanzi di amministrazione, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale.
8. Il comma 872 che introduce l’inasprimento dei controlli in merito al rispetto dei tempi di pagamento della PA
9. Il comma 906 che porta da 3/12 a 4/12 il limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria.