Entro il 31 dicembre 2021 tutti gli edifici e le strutture adibite a servizi scolastici dovranno essere in regola con la normativa antincendio e a questo scopo è definito un piano straordinario con un fondo di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021.
A prevederlo è un emendamento, fortemente sostenuto da UPI assieme ad ANCI, approvato nella conversione in legge del DL 59/2019 recante “Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020”, che il Parlamento ha definitivamente licenziato il 6 agosto.
Si tratta dell’articolo 4-bis che prevede l’adozione di un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Nelle more dell’attuazione del piano, viene prorogato (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2021 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. Differisce, inoltre (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine per l’adeguamento degli asili nido. Con decreto interministeriale sono definite misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservarsi fino al completamento dei lavori di adeguamento e, nell’ambito del termine massimo previsto per gli edifici scolastici, scadenze differenziate per il completamento dei lavori.
Riportiamo di seguito il testo integrale dell’art. 4-bis:
« Art. 4-bis. – (Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico) –
- Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All’attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2021”;
- al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2019”.
- Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021, sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive ».
Il testo originario del provvedimento è scaricabile al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19G00067/sg, in allegato le modifiche approvate dal Parlamento in sede di conversione in legge del DL 59/2019 (tra cui art. 4-bis).