🔴COVID-19
Le FAQ riportate sul portale istituzionale della
Regione Emilia-Romagna relative alle disposizioni per i territori delle province di Rimini e Piacenza,
del Comune di Medicina e frazione di Ganzanigo
1. L’ordinanza pone limiti specifici agli spostamenti delle persone fisiche?
No, le limitazioni agli spostamenti sono regolate dai Dpcm in vigore. L’ordinanza pone indirettamente restrizioni alla mobilità in ragione delle ulteriori limitazioni alle attività produttive sospese.
2. Le attività produttive sono tutte sospese?
Tutte le attività produttive sono generalmente sospese. Rimangono sempre aperte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende relative alle attività agricole, di allevamento e di pesca, agroalimentari e relative filiere nel rispetto di quanto stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020.
L’attività delle aziende di logistica e magazzino è consentita nei limiti di cui all’art. 2 lett. d) ed e).
3. Cosa si intende per servizi strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni?
Sono esentate dalla sospensione tutte quelle attività necessarie per l’erogazione dei servizi pubblici (Es: telefonia fissa e mobile, servizi a rete - acqua, luce, gas -). Sono sempre consentiti servizi e interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture funzionali alla produzione ed erogazione finale dei servizi pubblici e allo svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni.
4. I negozi di telefonia sono in questi giorni oggetto di richieste di aumento di traffico dati da parte di genitori al fine di collegarsi per lezioni didattiche online e per scaricare file per compiti e tesine, da operatori sanitari per far fronte a questa situazione di emergenza, da persone che necessitano di riparare i propri cellulari o tablet in modo da non dover rimanere isolati, senza i quali non possono far funzionare i propri apparecchi elettronici. Possono stare aperti?
Sì. I servizi svolti dai negozi di telefonia come quelli descritti costituiscono attività strumentale all’erogazione dei servizi pubblici come disposto dall’art. 2 lett. f) dell’ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020.
5. I gestori dei servizi di telefonia e di reti dati possono effettuare lavori di riparazione in caso di guasto o controllo cabine telefoniche?
Sì. Si tratta, infatti, di servizi finalizzati all’erogazione dei servizi pubblici, come tutti quelli relativi ai servizi c.d. di rete (acqua, luce, gas, riscaldamento e teleriscaldamento, reti dati) ovvero di interesse generale che consentono la permanenza della popolazione in casa, non rientrando nella definizione di cantieri sospesi prevista dall’art. 2 lett. f) dell’ordinanza.
6. Le aziende fornitrici di beni e servizi per operatori internet e di telecomunicazioni rientrano nella deroga di cui all’art.2 lett. f)?
Sì. Tutti i servizi e i lavori finalizzati al mantenimento in efficienza e piena funzionalità della rete telematica (connessioni internet) e di telecomunicazioni (quindi operatori per la telecomunicazione) resi dalle aziende che forniscono beni e servizi a questo tipo di operatori sono servizi pubblici essenziali che, ai sensi dell’art. 2 lett. f) dell’ordinanza, non sono sospesi, ma devono comunque essere eseguiti nel rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
7. I gestori dei servizi di rete come distribuzione dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua subiscono limitazioni nell’erogazione?
No. I servizi di rete di distribuzione di beni primari come energia elettrica, gas, acqua sono servizi pubblici essenziali e, come tali, ammessi ma devono essere comunque eseguiti nel rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
8. Gli artigiani (fabbri, falegnami, idraulici, elettricisti) possono lavorare?
No. Le attività artigianali sono sospese, ad eccezione di quelle legate alle emergenze. Sono pertanto ammessi i lavori che costituiscono servizi urgenti per le abitazioni - pronto intervento guasti - (idraulici, elettricisti, vetrai, falegnami), i servizi indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi (meccanici, elettrauto, gommisti) come da art. 2 lett. f) dell’ordinanza.
9. Ma tutte le attività produttive che non sono menzionate dall’art.2 lett. a) e d) sono bloccate?
Sì, sono bloccate. Restano ammesse solo quelle attività produttive che fanno parte della c.d. “filiera dell’emergenza” ovvero che siano finalizzate o strumentali a fronteggiare lo stato di emergenza provocato dall’epidemia del COVID-19 sul territorio provinciale (attività di produzione beni e servizi di ausilio alle azioni di superamento dell’emergenza sanitaria – dalla produzione di dispositivi di protezione individuale alla pulizia e/o sanificazione degli ambienti di lavoro).
10. È consentita la consegna a domicilio di prodotti alimentari, o di altro genere?
Sì. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente, sia per quanto riguarda la spesa alimentare e di prodotti agricoli, la consegna di alimenti e bevande (c.d. delivery), la vendita tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono.
11. Esistono restrizioni per la circolazione delle merci?
No. L’ordinanza non introduce alcuna limitazione alla libera circolazione delle merci.
12. Sono sospesi tutti i cantieri di lavoro?
Sì. Fanno eccezione i cantieri urgenti necessari per mettere in sicurezza il territorio, quelli relativi a opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino di luoghi pubblici (realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale). I cantieri privati aperti debbono essere chiusi con eccezione di quelli la cui sospensione può determinare danni gravi e irreparabili a strutture e a persone. Naturalmente i lavori vanno eseguiti nel rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
13. Posso assicurare alla struttura ricettiva chiusa dall’ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020i servizi di sorveglianza e manutenzione degli impianti e strumenti necessari al suo funzionamento per evitarne il deperimento?
Sì. La struttura deve rimanere chiusa al pubblico nel senso che non deve produrre e offrire servizi ricettivi alle persone, ma possono essere assicurate esclusivamente le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico e di una sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee.
14. Sono da considerare sospese le attività di ricevimento nei magazzini siti in stabilimenti delle province di Rimini e Piacenza da produttori italiani di prodotti finiti per il loro successivo smistamento presso i clienti che le attendono?
No. Le attività di ricevimento e successiva spedizione di prodotti finiti può continuare nei limiti e alle condizioni previste all’art.2 dell’ordinanza.
15. È ammessa la vendita e la distribuzione di prodotti tramite canali di vendita on line?
Sì. Il commercio on line non è sospeso.
16. I residenti nella province di Rimini e Piacenza, nel Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo possono spostarsi in comuni diversi, anche di altre province per lavoro?
Sì. Le limitazioni agli spostamenti sono regolate dai DPCM in vigore. Nello specifico, l’ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020non dispone divieti agli spostamenti di lavoro al di fuori del territorio comunale o provinciale.
17. I lavoratori frontalieri residenti a Rimini possono andare a lavorare a San Marino, i lavoratori dipendenti di aziende di Cesena o altre città possono?
Sì. Le limitazioni agli spostamenti sono regolate dai Dpcm in vigore. L’ordinanza non dispone divieti assoluti agli spostamenti al di fuori del territorio provinciale.
18. In quali casi è possibile inviare la comunicazione al prefetto per la continuità dell’attività?
E’ possibile nei casi previsti dall’art. 2 lett. o)dell’ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020. Non è possibile nei casi previsti dal DPCM art.1 comma 1 lett. d) e g).
19. Quali sono le attività consentite previa autorizzazione al Prefetto?
Le attività previste ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. h) del DPCM del 22 marzo 2020 (le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché' le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale).
20. Le agenzie degli intermediari assicurativi devono sospendere la propria attività?
No, le agenzie sono chiuse al pubblico ma devono assicurare la continuità delle attività, in quanto servizio essenziale, mediante modalità di lavoro agile. Per l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, possono provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle loro sedi al pubblico, limitando l’accesso al solo personale strettamente necessario e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali.
21. Le industrie farmaceutiche presenti sui territori provinciali di Piacenza e Rimini e nel Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo possono continuare a esercitare le proprie attività?
Sì. L’intera filiera farmaceutica è funzionale ad attività riconducibili ai servizi pubblici essenziali individuati dalla legge 12 giugno 1990, n.146 ai fini della salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Lo svolgimento delle attività di fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici in quanto riconducibile alla filiera della sanità è pertanto assicurato nella sua continuità, previa comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art. 2 lett. o)dell’ordinanza. Le attività debbono operare nel pieno rispetto di quanto previsto all’art. 2 comma 1 lettera c dell’ordinanzadel Ministro della Salute del 3 aprile 2020, con articolazione del lavoro su più turni giornalieri ove già non previsto e scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di pausa ristoro al fine di aumentare il distanziamento sociale tra gli operatori.
22. Posso assicurare alla struttura ricettiva chiusa dall’ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020 i servizi di sorveglianza e manutenzione degli impianti e strumenti necessari al suo funzionamento per evitarne il deperimento?
Sì. La struttura deve rimanere chiusa al pubblico nel senso che non deve produrre e offrire servizi ricettivi alle persone, ma possono essere assicurate esclusivamente le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico e di una sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee.
23. Le aziende di logistica possono proseguire la propria attività?
Ai sensi dell’art. 2 lett. d)dell’ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020, le aziende di logistica, aventi sede o unità operative nei territori di Piacenza e Rimini e nel Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo possono proseguire la propria attività di gestione esclusivamente per le merci di filiere riguardanti beni essenziali compresi nell’allegato 1 del dpcm 11 marzo 2020. L’ordinanza ha definito tale restrizione per contingentare il carico di lavoro all’interno dei luoghi ove si svolgono tali attività, con l’intento di ridurre la possibilità di contagio tra gli addetti e facilitare il rispetto delle condizioni di sicurezza.
Beni di diversa categoria merceologica non possono essere gestiti nelle sedi o nelle unità operative di aziende di logistica di Piacenza o Rimini o nel Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo. Resta, in via generale, consentita la vendita on line di prodotti di qualsiasi categoria merceologica. L’obiettivo delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020 non è infatti quella di ridurre la vendita di prodotti con consegna a domicilio in quanto tale, ma di contenere l’attività logistica al fine di accrescere il distanziamento tra gli addetti impegnati nel comparto logistica sui due territori.
24. Le tabaccherie possono rimanere aperte?
Sì. L’attività delle tabaccherie è ammessa ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. g).
25. Le lavanderie sono aperte?
Sì. Le lavanderie sono ammesse ai sensi dell’art.2 comma 1, lett, g) per assicurare maggiormente la sanificazione e l’igiene degli indumenti.
26. Le ferramenta sono aperte?
Sì. Le ferramenta sono ammesse ai sensi dell’art.2 comma 1, lett, g, per assicurare la manutenzione delle abitazioni che non richiedono l’intervento di specialisti.
FONTE: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/domande-frequenti-rimini-e-piacenza
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