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COVID-19: UNA FAQ AL GIORNO - ART. 56 DL CURA ITALIA - Moratoria finanziamenti PMI

 

🔴COVID-19

 

UNA FAQ AL GIORNO: 

ART. 56 DL CURA ITALIA
Moratoria finanziamenti PMI

Cosa prevede la Moratoria?

Che le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;

la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;

il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Chi può accedere alla moratoria?

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Che requisiti deve avere l'impresa, per poter accedere alla moratoria dei finanziamenti?

L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, non deve avere, cioè, posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie:

-sofferenze;

-inadempienze probabili;

-esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.


 


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