🔴COVID-19
✅UNA FAQ AL GIORNO:
LE OPERE PUBBLICHE
📌Con riferimento alla possibilità di eseguire lavori di impianti elettrici compresi nel codice ATECO 43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE, tali lavori sono possibili in qualunque situazione all'interno di una opera pubblica, anche se non rappresentano la lavorazione principale?
📎Il DPCM 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle elencate nell’apposito allegato – nel quale vengono individuate con il relativo codice ATECO (art. 1, comma 1, lett. a), nonché di quelle esplicitamente menzionate nel testo del provvedimento. Ora, al fine di valutare se sussiste o meno un temporaneo divieto di svolgimento delle diverse attività, occorrerebbe valutare se queste ultime siano ricomprese nel novero delle attività espressamente richiamate all’interno del DPCM. Nello specifico, deve trattarsi di attività (per quanto riguarda, nel particolare, il settore dei lavori pubblici):
✅riconducibili ai codici ATECO richiamati dall’allegato al decreto, ovvero
✅funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese e attività che erogano servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva ammessa (art. 1, comma 1, lett. d), ovvero
✅aventi ad oggetto l’esercizio di impianti a ciclo produttivo continuo, anche in tal caso previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (art. 1, comma 1, lett. g).
📎Pertanto, se tale corrispondenza sussiste, l’attività è consentita; diversamente, dovrà essere sospesa.
Nessun’altra valutazione sembra essere richiesta dalla lettera testuale del provvedimento. Con particolare riferimento agli appalti pubblici di lavori, non pare doversi effettuare ulteriori valutazioni relative, ad esempio, all’incidenza effettiva di ogni singola categoria di lavorazione sull’importo complessivo dell’affidamento.
📎Si rammenta, per completezza, che la classificazione ATECO allegata al decreto fa riferimento alla descrizione dell’oggetto della produzione, e non al soggetto produttore. Pertanto, oggetto di valutazione dev’essere non già l’attività tipica svolta dall’operatore economico (ossia, quella riferibile al codice ATECO indicato nell’atto di iscrizione nel Registro delle imprese), bensì quella realizzata in concreto dall’impresa all’interno di ogni singolo cantiere.