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🔴COVID-19
In allegato il testo copleto dell'ordinanza regionale:
ORDINANZA RER- 4APRILE2020 - N. 58.pdf
#IORESTOACASA
🔴COVID-19
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No, le limitazioni agli spostamenti sono regolate dai Dpcm in vigore. L’ordinanza pone indirettamente restrizioni alla mobilità in ragione delle ulteriori limitazioni alle attività produttive sospese.
Tutte le attività produttive sono generalmente sospese. Rimangono sempre aperte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende relative alle attività agricole, di allevamento e di pesca, agroalimentari e relative filiere nel rispetto di quanto stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020.
L’attività delle aziende di logistica e magazzino è consentita nei limiti di cui all’art. 2 lett. d) ed e).
Sono esentate dalla sospensione tutte quelle attività necessarie per l’erogazione dei servizi pubblici (Es: telefonia fissa e mobile, servizi a rete - acqua, luce, gas -). Sono sempre consentiti servizi e interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture funzionali alla produzione ed erogazione finale dei servizi pubblici e allo svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni.
Sì. I servizi svolti dai negozi di telefonia come quelli descritti costituiscono attività strumentale all’erogazione dei servizi pubblici come disposto dall’art. 2 lett. f) dell’ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020.
Sì. Si tratta, infatti, di servizi finalizzati all’erogazione dei servizi pubblici, come tutti quelli relativi ai servizi c.d. di rete (acqua, luce, gas, riscaldamento e teleriscaldamento, reti dati) ovvero di interesse generale che consentono la permanenza della popolazione in casa, non rientrando nella definizione di cantieri sospesi prevista dall’art. 2 lett. f) dell’ordinanza.
Sì. Tutti i servizi e i lavori finalizzati al mantenimento in efficienza e piena funzionalità della rete telematica (connessioni internet) e di telecomunicazioni (quindi operatori per la telecomunicazione) resi dalle aziende che forniscono beni e servizi a questo tipo di operatori sono servizi pubblici essenziali che, ai sensi dell’art. 2 lett. f) dell’ordinanza, non sono sospesi, ma devono comunque essere eseguiti nel rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
No. I servizi di rete di distribuzione di beni primari come energia elettrica, gas, acqua sono servizi pubblici essenziali e, come tali, ammessi ma devono essere comunque eseguiti nel rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
No. Le attività artigianali sono sospese, ad eccezione di quelle legate alle emergenze. Sono pertanto ammessi i lavori che costituiscono servizi urgenti per le abitazioni - pronto intervento guasti - (idraulici, elettricisti, vetrai, falegnami), i servizi indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi (meccanici, elettrauto, gommisti) come da art. 2 lett. f) dell’ordinanza.
Sì, sono bloccate. Restano ammesse solo quelle attività produttive che fanno parte della c.d. “filiera dell’emergenza” ovvero che siano finalizzate o strumentali a fronteggiare lo stato di emergenza provocato dall’epidemia del COVID-19 sul territorio provinciale (attività di produzione beni e servizi di ausilio alle azioni di superamento dell’emergenza sanitaria – dalla produzione di dispositivi di protezione individuale alla pulizia e/o sanificazione degli ambienti di lavoro).
Sì. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente, sia per quanto riguarda la spesa alimentare e di prodotti agricoli, la consegna di alimenti e bevande (c.d. delivery), la vendita tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono.
No. L’ordinanza non introduce alcuna limitazione alla libera circolazione delle merci.
Sì. Fanno eccezione i cantieri urgenti necessari per mettere in sicurezza il territorio, quelli relativi a opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino di luoghi pubblici (realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale). I cantieri privati aperti debbono essere chiusi con eccezione di quelli la cui sospensione può determinare danni gravi e irreparabili a strutture e a persone. Naturalmente i lavori vanno eseguiti nel rispetto del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
Sì. La struttura deve rimanere chiusa al pubblico nel senso che non deve produrre e offrire servizi ricettivi alle persone, ma possono essere assicurate esclusivamente le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico e di una sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee.
No. Le attività di ricevimento e successiva spedizione di prodotti finiti può continuare nei limiti e alle condizioni previste all’art.2 dell’ordinanza.
Sì. Il commercio on line non è sospeso.
Sì. Le limitazioni agli spostamenti sono regolate dai DPCM in vigore. Nello specifico, l’ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020non dispone divieti agli spostamenti di lavoro al di fuori del territorio comunale o provinciale.
Sì. Le limitazioni agli spostamenti sono regolate dai Dpcm in vigore. L’ordinanza non dispone divieti assoluti agli spostamenti al di fuori del territorio provinciale.
E’ possibile nei casi previsti dall’art. 2 lett. o)dell’ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020. Non è possibile nei casi previsti dal DPCM art.1 comma 1 lett. d) e g).
Le attività previste ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. h) del DPCM del 22 marzo 2020 (le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché' le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale).
No, le agenzie sono chiuse al pubblico ma devono assicurare la continuità delle attività, in quanto servizio essenziale, mediante modalità di lavoro agile. Per l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, possono provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle loro sedi al pubblico, limitando l’accesso al solo personale strettamente necessario e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Sì. L’intera filiera farmaceutica è funzionale ad attività riconducibili ai servizi pubblici essenziali individuati dalla legge 12 giugno 1990, n.146 ai fini della salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Lo svolgimento delle attività di fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici in quanto riconducibile alla filiera della sanità è pertanto assicurato nella sua continuità, previa comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art. 2 lett. o)dell’ordinanza. Le attività debbono operare nel pieno rispetto di quanto previsto all’art. 2 comma 1 lettera c dell’ordinanzadel Ministro della Salute del 3 aprile 2020, con articolazione del lavoro su più turni giornalieri ove già non previsto e scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di pausa ristoro al fine di aumentare il distanziamento sociale tra gli operatori.
Sì. La struttura deve rimanere chiusa al pubblico nel senso che non deve produrre e offrire servizi ricettivi alle persone, ma possono essere assicurate esclusivamente le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico e di una sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee.
Ai sensi dell’art. 2 lett. d)dell’ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020, le aziende di logistica, aventi sede o unità operative nei territori di Piacenza e Rimini e nel Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo possono proseguire la propria attività di gestione esclusivamente per le merci di filiere riguardanti beni essenziali compresi nell’allegato 1 del dpcm 11 marzo 2020. L’ordinanza ha definito tale restrizione per contingentare il carico di lavoro all’interno dei luoghi ove si svolgono tali attività, con l’intento di ridurre la possibilità di contagio tra gli addetti e facilitare il rispetto delle condizioni di sicurezza.
Beni di diversa categoria merceologica non possono essere gestiti nelle sedi o nelle unità operative di aziende di logistica di Piacenza o Rimini o nel Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo. Resta, in via generale, consentita la vendita on line di prodotti di qualsiasi categoria merceologica. L’obiettivo delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro della Salute del 3 aprile 2020 non è infatti quella di ridurre la vendita di prodotti con consegna a domicilio in quanto tale, ma di contenere l’attività logistica al fine di accrescere il distanziamento tra gli addetti impegnati nel comparto logistica sui due territori.
Sì. L’attività delle tabaccherie è ammessa ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. g).
Sì. Le lavanderie sono ammesse ai sensi dell’art.2 comma 1, lett, g) per assicurare maggiormente la sanificazione e l’igiene degli indumenti.
Sì. Le ferramenta sono ammesse ai sensi dell’art.2 comma 1, lett, g, per assicurare la manutenzione delle abitazioni che non richiedono l’intervento di specialisti.
FONTE: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/domande-frequenti-rimini-e-piacenza
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